Nel decidere una controversia riguardante una esportazione di prodotti cd. “dual use” (cioè i prodotti suscettibili di un utilizzo anche militare) il Consiglio di Stato ha svolto alcune puntualizzazioni sulla disciplina dettata dal Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di tali prodotti.
Il caso esaminato riguardava una vendita a una ditta iraniana di materiale elettrico la cui esportazione veniva però vietata dal Ministero dello Sviluppo italiano sul presupposto di un grave e “inaccettabile” rischio di un utilizzo di tale materiale a scopi militari. Il provvedimento ministeriale veniva contestato dal privato in quanto scorretto e comunque privo di un’adeguata motivazione.
Con la sentenza n. 5549 del 24 giugno 2024 il Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia del Tar del Lazio che aveva ritenuto legittimo tale diniego soffermandosi in particolare sull’onere di motivazione che grava sull’Amministrazione nell’assunzione delle sue decisioni nella materia de qua.
Non v’è dubbio che dati i rilevanti interessi pubblici coinvolti (nella sentenza si dice che questa materia coinvolge “interessi pubblici di primario rilievo politico-istituzionale, giustapposti ai valori di sicurezza internazionale e di pace tra le nazioni”), le determinazioni dell’Amministrazione sono connotate da un'ampia discrezionalità.
Proprio per questo, a maggior garanzia e tutela del cittadino, tali provvedimenti debbono essere corredati da un'adeguata motivazione che illustri in maniera compiuta le valutazioni discrezionali dell'Amministrazione (in base al principio per cui tanto più ampia è la discrezionalità esercitata dalla Pubblica amministrazione, tanto più penetrante è l’onere di motivazione che grava sull’Amministrazione nell’esercizio di tale potere discrezionale).
Come detto, il Consiglio di Stato, condividendo le censure proposte dall’appellante, ha ritenuto illegittimo il diniego all’esportazione opposto dall’Amministrazione.
Pur dando atto del fatto che la materia dell’esportazione di prodotti c.d. “dual use” coinvolge rilevanti interessi pubblici, il Giudice d’appello ha affermato che comunque “l’amministrazione è tenuta a dare conto – con idonea anche se sommaria motivazione - delle ragioni giuridiche e tecniche sottese al diniego d’esportazione, specie quando, nel procedimento o nel processo, si sia svolto un contraddittorio su specifiche caratteristiche del bene oggetto dell’esportazione ed il privato neghi che il bene sia a c.d. dual use sulla base di analisi tecniche”.
In particolare, secondo il Consiglio di Stato, nel caso di specie “l’amministrazione procedente avrebbe dovuto dare conto dei criteri oggettivi presi in considerazione per ritenere possibile, in via congetturale, l’utilizzazione dei congegni elettronici anche alla sola manutenzione di sistemi produttivi di armi”.
Di conseguenza il diniego impugnato è stato annullato e l’Amministrazione appellata ha l’obbligo di rideterminarsi sull’istanza corredando questa sua nuova determinazione di un’idonea motivazione nel senso sopra descritto.