La recente sentenza n. 4278 della Seconda sezione del Consiglio di Stato, pubblicata il 13 maggio 2024, si sofferma, tra l’altro, sul regime dell’accertamento di conformità delle opere realizzate in assenza della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) o in difformità dalla stessa, rilevando che tale sanatoria è oggetto di una disciplina autonoma e distinta dalla fattispecie generale della sanatoria ordinaria regolata dall’art. 36 del D.p.r. n. 380 del 2001.
Disciplinata dall’art. 37 del D.p.r. 380/2001, anche la Scia in sanatoria prevede il requisito della c.d. “doppia conformità” ma è connotata da una disciplina procedimentale alquanto lacunosa.
Sul tema vanno segnalati due passaggi della sentenza (cfr. pf. 14 della sentenza).
a) Nel caso della Scia in sanatoria il rilascio del titolo viene assorbito dall’atto di irrogazione della sanzione pecuniaria, quantificata dal Comune. Detto altrimenti, la determina di quantificazione della sanzione pecuniaria equivale all’atto di assenso alla sanatoria.
b) Trova conferma l’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato in base al quale in caso di Scia in sanatoria “il procedimento può ritenersi favorevolmente concluso per il privato solo allorquando vi sia un provvedimento espresso dell’amministrazione procedente, pena la sussistenza di un’ipotesi di silenzio inadempimento”.
Pertanto, l’inerzia dell’Amministrazione rispetto a una Scia in sanatoria non assume il valore di “silenzio-rifiuto” (cioè una determinazione negativa che eventualmente può essere impugnata avanti al Giudice amministrativo), ma configura un’ipotesi di “silenzio-inadempimento” rispetto al quale il privato si può attivare con le opportune iniziative sollecitatorie in sede amministrativa oppure, eventualmente, anche in sede giudiziale avanti al Giudice amministrativo (c.d. “ricorso avverso il silenzio”).