L’art. 16 comma 4 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 – attualmente in attesa di conversione – ha disposto che le società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che siano titolari di concessioni di impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali “in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022” beneficino di proroga fino al 31 dicembre 2024.
La disposizione - motivata con la necessità di sostenere tali società e associazioni a fronte degli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid 19 e dall’aumento dei costi dell’energia e consentire quindi il riequilibrio economico finanziario delle predette concessioni - fa seguito ad analoga disposizione che era stata introdotta con l’art. 10 – ter, comma 1, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 al fine di assicurare la proroga delle concessioni di impianti sportivi in scadenza o scadute entro il 31 dicembre 2021 fino al 31 dicembre 2023 (termine ulteriormente differito poi al 31 dicembre 2025 ai sensi dell’articolo 14, comma 4 quater, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n. 15)
Al riguardo si ricorda che con riferimento a quest’ultima disposizione, in accoglimento di un ricorso proposto da questo studio avverso un provvedimento comunale che aveva negato tale proroga, il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto si è pronunciato con l’importante sentenza n. 447/2022 del 17 marzo 2022 (link alla sentenza) riconoscendo che la proroga ha carattere automatico, essendo disposta ope legis, senza che tale effetto presupponga l’interposizione di un accordo tra le parti o di un provvedimento dell’Amministrazione proprietaria dell’impianto oggetto della gestione risultando preclusa a quest’ultima “l’esercizio di poteri di verifica (…) riguardanti la residua sostenibilità economica della gestione, sia in riferimento ad elementi interni al rapporto concessorio (consacrati nell’originario bilanciamento tra canoni annuali, oneri assunti dal concessionario e contributi ad esso dovuti…) sia con riguardo alla situazione soggettiva del concessionario (…)”