Forme di gestione delle prelazionate sedi farmaceutiche di nuova istituzione da parte dei Comuni - assistenza giudiziale e stragiudiziale

 

    Lo studio (l’avvocato Giorgio Trovato) si occupa delle forme (moduli di) di gestione delle farmacie comunali, in particolare individuando quale sia oggi la normativa statale di riferimento, ovvero se ancora oggi essa sia quella prevista dall’art. 9 della legge 2 aprile 1968 n. 475, recante le “norme concernetti il servizio farmaceutico” (come innovato dall’art 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362), ovvero la quella generale sui Servizi Pubblici Locali di Rilevanza Economica.

    La materia è in continua evoluzione e sono stati di recente rivisti gli istituti di che regolavano la disciplina di questo particolare settore (gli artt. 113, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e 35 della legge 28.12.2001, n. 448, la cui disciplina è stata coordinata con quella di cui all’art. 23 bis del d.l. n. 112 del 2008 (c.d. decreto Brunetta), convertito dalla legge n. 133 del 2008.

    La disciplina di settore va esaminata tenendo conto della manovra per il contenimento della spesa pubblica varata con il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, che ha posto divieto per i comuni ai Comuni sotto i 30.000 abitanti di costituire società prescrivendo che “entro il 31 dicembre 2010 i Comuni cedono o mettono in liquidazione le società già costituite, a meno che la partecipazione non sia paritaria, ovvero costituita da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti. I Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società”.

    L’attività in materia è stata espletata anche dopo le recenti modiche dovute all’abrogazione dell’art. 23 bis da parte del referendum del mese di giugno 2011 e l’introduzione della nuova normativa in tema di servizi pubblici locali di cui al D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito nella legge 14.09.20111, n. 148.

    In questo specifico settore lo studio segue in particolare le Amministrazioni comunali che hanno prelazionato le neo istituite sedi farmaceutiche a seguito delle revisioni delle piante organiche fornendo l’assistenza sia a livello di consulenza in merito alla individuazione del miglior modulo di gestione, sia a livello di redazione degli atti di gara , dei contratti di sevizio.

    Lo studio assiste le Amministrazione in tutta la fase compresa la redazione delle bozze di delibere, i chiarimenti da rendersi in corso di gara e assicura la presenza in ogni fase fino alla aggiudicazione del servizio. Le Amministrazioni per le quali attualmente lo studio segue i suddetti incarichi o li ha già espletati sono 11.

    Lo studio ha approfondito la materia anche alla luce delle novità introdotte dal cosiddetto “decreto liberalizzazioni” (decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1), recentemente convertito con modifiche nella legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale ha introdotto all’art. 11 talune disposizioni in materia di “potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”.

   

   


    Lo studio si avvale della consulenza di un primario studio di consulenza economico fiscale e tributaria cui affida l’espletamento delle perizie di stima delle potenzialità economiche delle sedi farmaceutiche prelazionate e delle società e aziende speciali che gestiscono le farmacie comunali già istituite ed operanti.

      Per quanto riguarda le farmacie comunali gestite con moduli societari, lo studio si occupa delle operazioni di “liquidazione” delle società e/o dismissione delle partecipazioni societarie in adeguamento alle prescrizioni del il d.l. 31 maggio 2010, n. 78 che ha posto divieto per i comuni ai Comuni sotto i 30.000 abitanti di costituire società prescrivendo che “entro il 31 dicembre 2010” (termine prorogato al 2013) “i Comuni cedono o mettono in liquidazione le società già costituite, a meno che la partecipazione non sia paritaria, ovvero costituita da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti. I Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società”. La stima dell’azienda farmacia viene anche in questo caso affidata al medesimo studio di consulenza economico fiscale e tributaria.